INFEDELTA' CONIUGALE
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Tempi difficili per l’infedeltà coniugale.
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NEWS
Sospetto infedeltà del partner?
Tradimento: cose da fare e non fare quando lo scopri
Come tutelarsi in caso di infedeltà e non commettere un reato: tutti i comportamenti consentiti e quelli non consentiti dalla legge in materia di coppie.
Se lei dovesse scoprire che la state tradendo o, al contrario, voi doveste accorgervi che lei ha un altro cosa potreste fare senza violare la legge? È molto facile farsi prendere dalla collera in casi del genere – e se dico “collera” uso un eufemismo – ma è altrettanto facile oltrepassare la soglia della legalità. Così, non poche volte, la rivelazione di un tradimento ha portato alla commissione di reati veri e propri. Non parlo chiaramente solo del delitto passionale, che comunque non verrebbe punito meno gravemente di quello comune solo perché dettato dalla gelosia. Come vedremo a breve, anche nelle tradizionali sceneggiate è facile violare il Codice penale. Ecco allora 10 cose da fare e non fare quando scopri un tradimento.
Indice
* 1 Prendere il cellulare del partner
* 2 Leggere le email o il suo account social
* 3 Registrazioni, fotografie e confessioni
* 4 Sbattere fuori di casa il partner è reato
* 5 Lanciare piatti e bicchieri in faccia è reato
* 6 Insulti vietati
* 7 La vendetta nei confronti dell’amante
Prendere il cellulare del partner
Partiamo dalle prove. Non si può strappare di mano il cellulare al proprio partner, neanche se avete il fondato sospetto che stia scrivendo alla propria o al proprio amante o che vi siano chat compromettenti. Un comportamento del genere integra il reato di violenza privata.
Peraltro, anche una volta che avrete in mano l’altrui smartphone, tutto ciò che leggerete sarà aria fritta: si tratta infatti di un dato acquisito in violazione dell’altrui privacy e della segretezza della corrispondenza che, come noto, è tutelata dalla Costituzione. Tali prove quindi non potranno essere utilizzate in un eventuale processo. Vi toglierete sì il dubbio sul tradimento ma, se vorrete chiedere la separazione dal coniuge con addebito della responsabilità a suo carico, non avrete modo per dimostrare la relativa colpa.
Leggere le email o il suo account social
Non potete entrare nell’account email o social del vostro partner, neanche se vi ha dato in passato la password. Si tratterebbe di un accesso abusivo che vi macchierebbe la fedina penale. Questo perché, le precedenti autorizzazioni ad entrare nell’altrui posta non consentono di usare le credenziali di accesso per scopi diversi da quelli inizialmente concordati.
Anche in questo caso, quindi, le prove acquisite contro l’altrui privacy sono illegittime e non possono essere usate contro di lui o di lei.
Registrazioni, fotografie e confessioni
Già, ma allora viene da chiedersi, come fare a dimostrare un tradimento davanti a un giudice?
Escludiamo dal campo che si possano lasciare registratori accesi in casa perché anche questi sono vietati dalla legge e potrebbero essere oggetto di denuncia penale. Le registrazioni sono consentite solo se anche voi siete presenti alla conversazione. Quindi, si dovrebbe trattare di una confessione: il vostro lui o la vostra lei vi dichiara che vi ha tradito e voi lo registrate a sua insaputa in modo da incastrarlo in caso di processo.
Ma potete anche ingaggiare un detective privato che lo pedini e lo fotografi ovunque va. Questo comportamento è del tutto lecito. Sbattere fuori di casa il partner è reato
Per quanto sia la cosa più spontanea e naturale che viene di fare, chi scopre che il proprio partner con cui convive lo ha tradito, non può sbatterlo fuori di casa. Questo perché si tratterebbe di uno spossessamento vietato sia dalla legge civile che da quella penale. In pratica, commettereste un reato. Se proprio non volete più vederlo in faccia, dovreste andare via di casa, anche se vostra, per poi intimargli di fare le valigie ed andare via nel più breve tempo possibile.
Chi infatti convive con un’altra persona, seppur non in casa propria, vanta un diritto abitativo all’interno di tale dimora che, per quanto precario, non può essere interrotto di punto in bianco. Bisogna quindi dargli il tempo sufficiente a trovare un’altra sistemazione.
Chi viene costretto ad andare a dormire in albergo, senza poter riprendere in mano la propria roba, può sporgere querela.
Lanciare piatti e bicchieri in faccia è reato
La sceneggiata da telefilm è anch’essa molto ricorrente. Ma se l’uomo non può mai picchiare la donna, neanche la donna può fare altrettanto. Non può tirargli schiaffi, graffiarlo e soprattutto non può gettargli bicchieri e piatti addosso. In tal caso, risponderebbe di un reato. La vittima di tali comportamenti può quindi riprendere tutta la scena per poi denunciare l’altro alla polizia o ai carabinieri.
Insulti vietati
Quando ci si lascia per un tradimento i due ex se le dicono di santa ragione. Eppure gli insulti sono vietati dalla legge. Dire «Sei una putt…» o «Sei uno sporco maiale» può costituire ingiuria che, anche se non è più un reato, può essere comunque sanzionata civilmente. E non solo. È assolutamente vietato rivelare il fatto ai propri amici con modalità tali da infangare l’altrui reputazione. Anche se ciò costituisce un legittimo sfogo. In questo caso, si risponderebbe del ben più grave reato di diffamazione.
La vendetta nei confronti dell’amante
Attenti a come vi comportate infine con l’amante. Se anche ne conoscente l’identità, non potete scrivergli e offenderlo o tantomeno minacciarlo. Comportamenti di questo tipo vi esporrebbero a una sicura querela. E se poi lo fate più di una volta potreste essere denunciati per stalking e, in quel caso, il mal d’amore sarà il problema minore. Questa è la legge.
- Ecco i 5 punti da non sottovalutare a farti capire realmente se il tuo partner ti sta tradendo attraverso semplici consigli ed accorgimenti:
In questa guida ti porremo dei consigli non troppo convenzionali che sicuramente qualche volta nella vita, avrai già effettuato inconsciamente, tra i quali c'è anche la possibilità di affidarsi all’agenzia investigativa IDFOX che svolga le indagini al posto tuo, in modo più sicuro ed efficiente. Se vuoi iniziare ad investigare analizza diversi punti come l'uso dello smartphone:
1-Analizza il comportamento del tuo partner quando lascia il suo telefono in una stanza da solo, poiché se vuole tenerti qualcosa nascosto, sicuramente tenderà a farlo di meno.
2-Controlla nelle chat che prima ti avevo menzionato quali messaggi siano stati cancellati o meno, difatti WhatsApp al contrario di Telegram ti dà la possibilità d'individuare quale siano i messaggi cancellati, questo potrebbe facilitarti molto le ricerche.
3- Accedi alle sue chat online oppure su applicazioni come WhatsApp e Telegram, difatti esse sono usate dalla maggior parte delle persone per messaggiare online, per questo potresti trovare all'interno di esse indizi su una possibile relazione, quindi un tradimento.
Questi primi punti potrebbero portarti a nessuna conclusione, è del tutto normale e non dovresti iniziare subito ad allarmarti. Passiamo al secondo punto da seguire assolutamente se si vuole capire cosa sta succedendo:
4-Accedi al suo calendario, solamente se il tuo ragazzo/ragazza ne fa uso, difatti in esso potresti trovare moltissime informazioni che ti permetteranno di analizzare la situazione ed i suoi impegni lavorativi e non lavorativi.
5-Controlla la sua cronologia all'interno del browser web, stai attento/attenta a non cancellare niente per non farti scoprire e cerca di scoprire se ci sono chat sospette e link che potrebbero farti sorgere qualche dubbio.
6-L'ultimo metodo che vogliamo analizzare insieme a te è attraverso l'aiuto di un Investigatore Privato dell’agenzia IDFOX , quindi di una primaria 'Agenzia Investigativa di Milano che attraverso la loro esperienza sapranno sicuramente affrontare questa situazione al meglio delle loro competenze fornendoti dati e prove su quanto sta accadendo.
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Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia
Ai fini dell'assegno divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito
* La funzione dell'assegno divorzile
* Divario situazioni economiche dei coniugi
* Assegno divorzio: rileva anche il sacrificio professionale
* Decorrenza temporale assegno divorzile
La funzione dell'assegno divorzile
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Nel determinare l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie più debole economicamente si deve tenere conto anche di quanto sacrificato professionalmente dalla stessa per dedicarsi alla famiglia e alla carriera dell'ex marito e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale anche dell'altro coniuge. L'assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa, espressione del superiore principio di solidarietà, per cui se lo si dimezza, è necessario fornire una motivazione logica, adeguata e coerente, che deve tenere conto di tutti gli aspetti specificati dalla giurisprudenza più recente in materia. Questa in sostanza la motivazione dell'ordinanza n. 3852/2020 della Cassazione (sotto allegata) a conclusione della vicenda processuale che si va a illustrare.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico dell'ex marito l'assegno divorzile in favore della ex moglie di 2000 euro mensili. La Corte d'Appello però, in parziale accoglimento delle istanze del marito, riduce l'assegno divorzile a 1000 euro, esattamente la metà di quanto disposto dal giudice di primo grado.
Raffrontando le risorse economiche e patrimoniali dei coniugi e le potenzialità lavorative della donna la Corte ritiene infatti congruo detto importo. La ex moglie vanta esperienza nel settore del commercio e dopo la separazione ha collaborato nell'attività commerciale del fratello, anche se non è stata dimostrata la misura del suo apporto e la percezione di redditi in relazione alla stessa.
Divario situazioni economiche dei coniugi
Contrariata dall'esito della decisione la ex moglie si rivolge alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di ricorso.
* Con il primo lamenta il percorso del ragionamento della Corte, perché non appare logico, coerente e congruo. La stessa infatti, dopo avere accertato il palese divario tra le situazioni economiche dei coniugi (lui notaio titolare di due studi e professore universitario), non ha comunque preso in considerazione l'apporto della stessa alla vita matrimoniale e al tenore di vita goduto durante il rapporto di coniugio.
* Con il secondo contesta sia la collaborazione nell'attività del fratello, non provata, che la nuova convivenza, così come la valutazione della Corte sulla sua possibilità lavorativa, perché in netto contrasto con i documenti prodotti.
* Con il terzo motivo infine ritiene che la Corte abbia errato nello stabilire la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza, senza nulla disporre per il periodo anteriore.
Assegno divorzio: rileva anche il sacrificio professionale
La Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della moglie con l'ordinanza n. 3852/2021, ricorda, per quanto riguarda i primi due motivi che esamina congiuntamente, che la recente giurisprudenza riconosce all'assegno divorzile una funzione compensativa e perequativa.
Nel determinare la misura dello stesso il giudice deve procedere a una valutazione comparativa delle situazioni economiche dei coniugi, deve tenere conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e individuale da parte del coniuge che chiede l'assegno, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
La natura perequativa e compensativa, espressione del dovere di solidarietà costituzionalmente previsto, prevede in pratica che l'assegno divorzile debba essere corrisposto al coniuge richiedente in misura tale da garantirgli "un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate."
L'assegno divorzile non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Esso però come già precisato, deve riconoscere il contributo del coniuge più debole economicamente alla formazione del patrimonio individuale e familiare.
Nella sentenza impugnata detti criteri non sono stati rispettati. La Corte infatti, pur dando atto della disparità reddituale dei coniugi, non espone un ragionamento logico e coerente capace di giustificare la riduzione dell'assegno. La Corte adduce infatti solo una "generica potenzialità lavorativa dell'ex, senza, peraltro, neppure indicare la sua età e senza tenere conto delle eventuali aspettative professionali dalla stessa sacrificate" basandosi su "una pluriennale esperienza nel commercio della stessa, non meglio specificata", su una collaborazione con il fratello e su redditi percepiti in virtù della stessa, non provati, oltreché su una nuova convivenza stabile.
La Corte in questo modo di non attribuisce il giusto peso al contributo e al sostegno dato dalla ex moglie all'ex marito nell'affermazione professionale di quest'ultimo, né del suo apporto alla formazione del patrimonio individuale del coniuge singolo e della famiglia nel suo complesso.
Senza dimenticare che, se si riscontra uno squilibrio effettivo, è necessario anche accertare se questo è frutto di scelte comuni sul modo di condurre la vita familiare, sui ruoli all'interno della coppia e sulla necessità di sacrificare le aspettative lavorative di uno dei due.
Decorrenza temporale assegno divorzile
[Torna su]
Assorbito il terzo motivo del ricorso, anche se la Cassazione dichiara di voler dare continuità al seguente orientamento giurisprudenziale: "in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art. 4 l. 848/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma 13 citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano messi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, tra separazione e divorzio."
Leggi anche Assegno di divorzio: le precisazioni della Cassazione
Scarica pdf Cassazione n. 3852/2021
Nuova relazione: quando si perde il diritto al mantenimento?
La Cassazione conferma l'orientamento che nega l'assegno di mantenimento all'ex coniuge quando si inizia una relazione con un nuovo partner
* Convivenza more uxorio ed esclusione assegno: la giurisprudenza
Relazione more uxorio e diritto al mantenimento
La Suprema Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 28778/2020, è tornata ad occuparsi della possibilità di revocare l'assegno di mantenimento, riconosciuto al coniuge più debole, in presenza di una nuova relazione "more uxorio", stabile e duratura.
I Giudici di piazza Cavour, ripercorrendo la strada tracciata dagli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali, sanciscono che: "il diritto all'assegno di mantenimento e/o divorzio può essere revocato nel caso in cui il coniuge più debole abbia una relazione sentimentale con periodi più o meno lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione."
La vicenda su cui sono intervenuti gli Ermellini si è verificata a Reggio Calabria, dove una donna, successivamente alla sentenza di divorzio, aveva iniziato una relazione stabile e duratura con un uomo, fondata sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, integrando in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto.
La stabile convivenza
Fino a qualche anno fa, elemento indiscutibile che comportava la perdita dell'assegnamento di mantenimento era l'avvio di una relazione sotto lo stesso tetto con un'altra persona.
Sul punto, infatti, più volte, la Cassazione aveva individuato, come requisito fondamentale per la revoca dell'assegno di mantenimento, "la stabile convivenza" tra i due nuovi fidanzati o compagni.
Presupposti dell'assegno di divorzio
L'assegno divorzile previsto dall'art. 5 co. 6 della legge sul divorzio rappresenta lo strumento per permettere al coniuge economicamente meno forte di conservare un tenore di vita uguale a quello sostenuto in costanza di matrimonio. Presupposto indispensabile per il suo riconoscimento è la sussistenza di situazioni di difficoltà economica del coniuge avente diritto e l'inadeguatezza dei suoi redditi a far fronte ad esigenze di vita quotidiane.
La necessità di assicurare al partner un'esistenza dignitosa, attraverso il versamento dell'assegno mensile, deve essere valutata concretamente anche in relazione al fatto che il richiedente l'assegno di mantenimento abbia deciso di iniziare una convivenza stabile con un nuovo partner.
Convivenza more uxorio ed esclusione assegno: la giurisprudenza
La giurisprudenza maggioritaria sul punto è sempre stata concorde nell'escludere al partner che inizia una nuova relazione, basata sulla convivenza "more uxorio", il diritto di pretendere di essere mantenuto dall'ex-coniuge. Le motivazioni sottese a tale orientamento sono da rintracciarsi nel fatto che iniziare un rapporto sentimentale che conduce all'automatico formarsi di nuova "famiglia di fatto" connotata da stabilità e continuità, sterilizza la necessità di mantenere un tenore economico uguale a quello goduto nella precedente relazione matrimoniale.
Su tale orientamento restrittivo, si è basata la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28778/2020), che ha sottolineato, addirittura, che l'ex coniuge può perdere il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, anche senza bisogno di convivenza. Sarebbe sufficiente, infatti, secondo la Suprema Corte, anche un semplice relazione sentimentale, non suggellata da una vera e propria convivenza.
Nella sentenza della Cassazione si legge che quello della ex moglie col nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato, "pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza".
Pertanto, ciò che rileva, alla luce delle ultime pronunce in merito, è la definitiva scelta effettuata da parte di un coniuge, di chiudere definitivamente il capitolo della propria vita matrimoniale e del rapporto di coniugio, affidando la propria vita affettiva alla sorte di un'altra e ben diversa relazione sentimentale, non rilevando se la nuova coppia risiede o meno nella stessa abitazione.
Infedeltà coniugale, c'è il risarcimento solo in caso di danno alla reputazione
Un'ordinanza della Cassazione del 7 marzo scorso ha fatto ulteriore chiarezza su quando il coniuge tradito può chiedere il risarcimento danni al giudice
Il risarcimento danni in caso di tradimento può essere richiesto soltanto se il fatto ha rovinato la reputazione del coniuge tradito, ovvero se il tradimento è stato consumato alla luce del sole o è diventato oggetto di chiacchiere e maldicenze. È quanto emerso (e ribadito) dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6598/2019 del 7 marzo scorso. Al centro della vicenda c'è un uomo che, dopo essersi separato dalla moglie, ha saputo da quest'ultima che aveva avuto una relazione extraconiugale con un collega di lavoro. L'uomo è andato su tutte le furie e ha presentato domanda di risarcimento danni al Tribunale in quanto la scoperta della relazione dell'ex moglie gli avrebbe provocato "un disturbo depressivo cronico". Nella richiesta di risarcimento l'uomo ha inserito anche l'amante e perfino il loro datore di lavoro, che, a suo dire, non avrebbe effettuato una "provveduta vigilanza sui propri dipendenti".
La richiesta è stata respinta sia in Tribunale che in Corte d'Appello. Imperterrito l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione, allorché il giudici della Corte Suprema hanno confermato quanto stabilito precedentemente, ovvero che la violazione della fedeltà coniugale non è sufficiente per riconoscere il diritto risarcitorio del partner tradito. Nello specifico, il tradimento non è stato causa della rottura coniugale, poiché "la moglie ha svelato al marito la sua relazione con il collega di lavoro mesi dopo la loro separazione". Inoltre, la scoperta del tradimento non ha gravato sulla reputazione del coniuge tradito, "in quanto non era noto neppure nell'ambiente circostante o di lavoro, e comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona".
Per quanto riguarda l'amante e il datore di lavoro, la domanda è stata respinta anche qui. Il comportamento dell'amante non è sanzionabile, poiché l'uomo ha "semplicemente esercitato il proprio diritto alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell'intrattenere relazioni con persone sposate". Per quanto riguarda il datore di lavoro invece, egli non ha nulla a che vedere con la vicenda. Anzi, se avesse sorvegliato i propri dipendenti sarebbe incappato nella violazione della privacy altrui, reato punibile per legge.
Falsa testimonianza per amore: mente al giudice per salvare l'amante
Impiegato incastrato dal detective: condannato
Un detective privato al lavoro
Tra moglie e marito non mettere il dito, recita un vecchio proverbio, ignorato però dal protagonista di questa vicenda giudiziaria, che ha mentito davanti al giudice per... amore della sua amante. Si tratta di un impiegato lucchese di 50 anni che è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione, per il reato di falsa testimonianza.
I fatti di questa singolare vicenda giudiziaria, approdata davanti al giudice monocratico……….. risalgono al 2014. All'epoca l'impiegato, residente in Lucchesia, aveva da tempo una relazione con una donna sposata, di circa dieci anni più giovane, il cui matrimonio già in crisi sfociò poi in una causa di separazione in tribunale a Lucca. Davanti al giudice che doveva valutare i termini di quella separazione, fu chiamato a testimoniare anche l'amante, perché il marito sosteneva che il tradimento della moglie andava avanti da tempo e quindi voleva dimostrare che la separazione coniugale avveniva per colpa della donna. Ma al processo civile, l'amante sostenne di aver iniziato la relazione con la donna solo dopo che lei e il marito avevano avviato le pratiche per la separazione. Peccato che l'altro, sospettando appunto il tradimento, avesse ingaggiato un detective, che per parecchio tempo aveva tenuto d'occhio i due amanti, documentandone gli incontri. Ed ecco così spuntare foto e altre prove inequivocabili della nascita di una relazione clandestina già da tempo, quindi una delle cause della separazione stessa.
A quel punto il giudice civile aveva trasmesso gli atti alla Procura per falsa testimonianza. Al processo penale davanti al giudice Boragine è emerso che l'impiegato aveva effettivamente mentito sulle circostanze della loro relazione, nel tentativo di tutelare la sua amante. Una condotta che gli è costata una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.
Testimonianza investigatore privato – Infedeltà Coniugale:
Il detective ingaggiato dal partner per la separazione non può solo confermare in aula il suo rapporto, che invece deve entrare nella causa come prova orale. L'investigatore privato ingaggiato dal partner per spiare i presunti tradimenti ai fini della separazione o dell'affido , non può limitarsi a confermare in giudizio il suo rapporto, ma deve testimoniare i fatti precisi, circostanziati e chiari che ha appreso sotto la sua percezione diretta. È quanto emerge dall'ordinanza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano (giudice estensore Giuseppe Buffone).
Giusto processo
La moglie che vuole addebitare la separazione al marito ha messo il detective alle calcagna dell'uomo per documentarne eventuali scappatelle o vere e proprie relazioni extraconiugali. Ma non può pretendere che la relazione proveniente dallo "007" entri così com'è nella causa. Il servizio svolto dall'investigatore è una vera acquisizione di dati, con relativa elaborazione, e resta dunque confinata nell'ambito delle attività senza valenza pubblicistica, in quanto collocabile nel settore del commercio. Insomma: il resoconto dell'attività investigativa, svolta su mandato di una delle parti processuali per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte, è qualificabile come «scritto del terzo» e costituisce, dunque, una prova atipica; che ha funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (nella specie la moglie convinta dei tradimenti del marito). Risulta allora inammissibile la richiesta istruttoria con cui la moglie si limita a chiedere al giudice che l'investigatore venga a "confermare" il rapporto investigativo depositato agli atti: la relazione del detective, invero, contiene «fatti» non assunti in giudizio nel contraddittorio, con le forme di legge e dunque, non risulta utilizzabile, pena la violazione dei principi del giusto processo. Il giudice non ammette le prove orali richieste dalla moglie e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Domanda
Egregio Investigatore privato
Le scrivo a proposito della situazione che sto vivendo da un po’ di tempo.
Dopo aver letto alcuni sms, mail e aver ascoltato alcune conversazioni Skype con la password di mia moglie, e dopo aver messo una cimice nella sua borsa, ho scoperto che essa aveva iniziato una relazione con un altro uomo.
Vorrei chiederle se le “prove” che ho trovato, hanno una validità ai fini di poter sostenere una richiesta di separazione con addebito a mia moglie. Ma soprattutto, poiché ho un figlio di 4 anni, avrei il consenso di affidamento dello stesso, salvo poi per concordare una “gestione” condivisa?
Risposta
ll diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona tutelato dalla stessa Costituzione, che all'art.2 “garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Si tratta di un principio generale, che ha come conseguenza altre norme, e in particolare l'art.15 Cost. relativo all' inviolabilità della corrispondenza. Si tratta di diritti che in generale non sono comprimibili o limitabili neanche in un rapporto coniugale o di convivenza.
In poche parole, il matrimonio o la convivenza non servono ad escludere il rispetto della privacy dei componenti della coppia: il diritto alla riservatezza in quanto diritto personalissimo, permane in capo a ognuno di essi.
Il diritto alla riservatezza, quindi, non può essere violato in alcun modo dalla necessità di provare questioni private: i casi di infedeltà vanno scoperti in altri modi diversamente dallo “spionaggio coniugale”, come ad esempio scegliendo delle agenzie investigative che utilizzino metodi leciti e consentiti dalla legge.
I controlli sui tabulati telefonici, sugli SMS del cellulare, le intercettazioni telefoniche e il controllo delle caselle di posta elettronica non sono consentiti e costituiscono reato penale (art. 616 codice penale in merito alla violazione della corrispondenza ordinaria che si estende anche quella informatica o telematica).
Inoltre l'infedeltà coniugale non comporta nessuna conseguenza sulle leggi di affidamento dei figli: anche in questo caso vige la regola dell'affidamento condiviso.
La violazione dell'obbligo di fedeltà, che determina la separazione della coppia, comporta la sola possibilità di addebito della separazione a carico del coniuge adultero con conseguente diritto al solo assegno alimentare e non a quello di mantenimento (qualora il coniuge versi in uno stato di indigenza) e la perdita di ogni diritto successorio nei confronti dell'altro coniuge.
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L'infedeltà coniugale
Il tradimento del marito o della moglie: le conseguenze dell'addebito e le sanzioni per l'adulterio. Cosa prevede la legge per le coppie sposate e per quelle di fatto.
Non è un reato, ma solo un illecito civile da cui scaturisce una sola sanzione: quella dell'addebito. È l'infedeltà coniugale o, per dirla con parole comuni, il tradimento. Dal punto di vista pratico, l'adulterio ha scarse conseguenze quando è posto da un uomo che guadagna più della donna, mentre ha riflessi pregiudizievoli se è quest'ultima a tradire. Difatti, l'effetto più rilevante dell'infedeltà è la perdita del diritto al mantenimento. Ne consegue che laddove il marito sia comunque tenuto, in ragione del proprio reddito elevato, a versare gli alimenti alla moglie, con o senza addebito per lui le cose non cambiano: dovrà comunque far fronte ai suoi doveri economici. Invece la moglie adultera ma disoccupata o con uno stipendio minimo non potrà mai reclamare il mantenimento proprio a causa della sua condotta colpevole. Di tutto ciò parleremo nel seguente articolo. Dopo aver spiegato cos'è la cosiddetta infedeltà coniugale, illustreremo quali sono le conseguenze per chi tradisce, quali le sanzioni e le tutele legali per chi è stato tradito. Si pensa spesso, ed a torto, chi tradisce perde il diritto a vedere i figli: non è così perché un marito traditore può essere un ottimo padre. Affronteremo anche questo delicato tema. Quali sono le ripercussioni sulla casa coniugale quando uno dei due coniugi ha una tresca con un'altra persona? È possibile denunciare l'amante del coniuge che viene segretamente accolto in casa propria? Ecco le risposte alle tue legittime domande.
Indice
* 1 Infedeltà coniugale: cos'è?
* 2 Infedeltà: quali conseguenze giuridiche?
* 3 Infedeltà: quali conseguenze pratiche?
* 4 infedeltà: posso chiedere il risarcimento del danno?
* 5 Come dimostrare il tradimento
* 6 Come difendersi da una accusa di tradimento?
Infedeltà coniugale: cos'è?
Quando si parla di infedeltà coniugale ci si riferisce naturalmente alle coppie sposate. L'infedeltà è invece lecita (o quantomeno non produttiva di alcun effetto) per le coppie legate da un'unione civile (quelle cioè tra omosessuali) o per le famiglie di fatto, benché abbiano firmato un contratto di convivenza.
Non c'è bisogno di spiegare cos'è l'infedeltà: tutti sappiamo che si tratta di un tradimento, di una relazione intrattenuta con un'altra persona, sia questa dell'altro sesso o del proprio. C'è quindi infedeltà anche da parte del marito che sta con un uomo o della moglie che sta con una donna.
Quando si parla di infedeltà non ci si riferisce solo al tradimento sessuale, ma anche a quello affettivo e intellettuale. Numerose sentenze hanno infatti condannato il rapporto platonico su internet quando, dalla conversazione e dai messaggi intrattenuti dai soggetti in questione, possa evincersi un rapporto affettivo. E ciò sulla base della fin troppo scontata considerazione che ciò costituisce una mortificazione per l'altro coniuge. Non è infedeltà, chiaramente, la semplice amicizia intrattenuta su una chat, ma un messaggio compromettente è sufficiente - come vedremo - a denunciare la relazione adulterina, a prescindere dalle prove dell'effettivo contatto fisico.
Come facile intuire è tradimento tanto quello di una sola ora quanto una relazione stabile.
Dire al coniuge "Non ti amo più" non costituisce tradimento, né causa di addebito. Nel tempo si può perdere il legame affettivo che univa al marito o alla moglie; ciò non è considerato una colpa e non produce né sanzioni, né effetti.
Allo stesso modo, dire al coniuge "Mi piace un'altra persona" non costituisce tradimento, a meno che non ci sia la prova che con quest'ultima sia stato intrattenuto un rapporto affettivo sia pure non fisico. Il fatto di guardare con desiderio tutti i giorni un altro soggetto infatti non rientra ancora nell'infedeltà coniugale e non comporta l'addebito.
Dal punto di vista giuridico (ma vedremo che, sotto l'aspetto pratico, le cose cambiano), l'infedeltà coniugale ha una sola conseguenza: il coniuge che è stato tradito può chiedere la separazione con addebito a carico di quello infedele. "Addebito" significa "imputazione di responsabilità": in pratica il giudice dichiara ufficialmente che la colpa per la fine del matrimonio è del coniuge infedele.
Questo accertamento conduce a due conseguenze legali:
* chi è stato infedele non può chiedere, per sé, l'assegno di mantenimento. Quindi, ad esempio, la moglie che ha avuto una storia, anche se disoccupata non può chiedere l'assegno mensile. Solo se le sue condizioni economiche dovessero risultare disperate e comportare un serio rischio di sopravvivenza, potrebbe tutt'al più chiedere gli "alimenti", un importo di gran lunga inferiore al mantenimento e necessario solo a quanto necessario per non morire di fame;
* se, dopo la separazione, uno dei due coniugi dovesse morire, la regola vuole che l'altro acquisisce i diritti successori, è cioè suo erede (questo diritto si perde solo dopo il divorzio). Ciò però non vale per chi è stato infedele. Il coniuge che ha tradito e che ha subìto l'addebito non può infatti vantare alcuna quota sul patrimonio dell'ex defunto di cui, quindi, non sarà mai erede.
Infedeltà: quali conseguenze pratiche?
Da un punto di vista pratico le conseguenze per l'infedeltà coniugale non sono così rilevanti. Per quanto infatti riguarda l'aspetto successorio, non è così frequente che una persona muoia nel breve lasso di tempo che va tra la separazione e il divorzio (6 mesi in caso di separazione consensuale; 1 anno in caso di separazione giudiziale).
Dall'altro lato, la perdita del diritto al mantenimento rileva solo quando l'infedele ha un reddito più basso. Quest'ultimo aspetto merita di essere approfondito. Lo faremo ricorrendo ad alcuni esempi pratici.
Mario, con un reddito di 2mila euro al mese, è sposato con Maria la quale ha invece uno stipendio di 500 euro al mese. Mario e Maria si separano per incompatibilità caratteriali. Nessuno dei due, dunque, subisce l'addebito. Mario dovrà versare a Maria un mantenimento di circa 300 euro al mese.
Se dovesse risultare che Mario ha tradito Maria, il primo subirebbe l'addebito. Tuttavia per lui non ci sarebbe alcuna ulteriore conseguenza atteso che, comunque, resta tenuto al mantenimento in ragione del suo reddito superiore. Il mantenimento non è infatti una sanzione per aver tenuto un comportamento colpevole ma solo una misura assistenziale in favore di chi è economicamente più debole. Anche se Mario fosse stato disoccupato o con un reddito inferiore a Maria, l'impugnazione dell'addebito per tradimento non avrebbe comportato, per lui, l'obbligo di versare il mantenimento all'ex moglie.
Diversa è la soluzione nel caso in cui sia Maria a tradire Mario. Come detto, l'addebito implica solo la perdita del diritto al mantenimento. In questo caso, dunque, la moglie non potrà chiedere l'assegno, anche se nullatenente. Questo però vale solo per il mantenimento a lei diretto; se invece la coppia ha avuto dei figli, Mario resterà comunque tenuto a mantenere i minori o i maggiorenni non ancora autosufficienti sul piano economico.
Ecco perché, a volte, la battaglia giudiziaria per l'addebito ha scarse conseguenze pratiche ed è sciocco far saltare un accordo per una separazione consensuale che potrebbe avvenire senza grossi oneri economici e dispendio di tempo.
infedeltà: posso chiedere il risarcimento del danno?
Solo raramente i giudici hanno riconosciuto, in caso di infedeltà coniugale, oltre all'addebito anche il diritto al risarcimento del danno. Ciò scatta non quando il coniuge tradito abbia subito uno "scossone psicologico", la depressione per il fallimento del matrimonio e un dolore interiore. Si ha diritto al risarcimento solo allorché le modalità del tradimento hanno leso la reputazione del coniuge tradito. Si tratta, insomma, di una misura rivolta solo a tutelare l'immagine pubblica della "vittima". Si pensi all'ipotesi in cui Maria tradisce Mario con il suo migliore amico e tutta la cittadinanza o gli amici lo sanno. O quando Mario esce con la propria segretaria, con cui ha una relazione, incurante del fatto che la gente mormori alle spalle di Maria.
Come dimostrare il tradimento
Per far scattare l'addebito per il tradimento non è necessaria la prova di una relazione fisica o stabile. Bastano i semplici indizi che siano indicativi di una relazione affettiva o di una attrazione fisica. Quindi il messaggio lasciato su una chat, con apprezzamenti e inviti a un rapporto sessuale, sono sufficienti a far scattare l'addebito anche se non viene dimostrato un incontro effettivo tra i due amanti segreti. Lo stesso dicasi per lo scambio di immagini provocanti.
Leggi Infedeltà: quali prove.
Si fa sempre più ricorso agli investigatori privati. I loro report non sono però una prova. Lo possono essere le fotografie scattate dal detective; queste ultime però perdono la loro valenza di prova documentale se contestate dalla controparte. A tal riguardo, la contestazione non può essere generica ma deve spiegare per quali motivi la foto non è attendibile; ad esempio si può eccepire che la foto si riferisce a un episodio risalente nel tempo oppure che l'identità dei volti non è chiara e i soggetti non riconoscibili.
Email ed sms sono ormai entrati anche nel processo civile. Ma sottrarre con la forza o con l'inganno il cellulare al proprio coniuge che ho la tenuto riservato e non lo ha lasciato sul tavolo o sul divano costituisce un reato: quello di violazione della privacy.
Allo stesso modo è illegittimo lasciare un registratore acceso in casa prima di uscire: l'interferenza nella via privata altrui è punito ai sensi del codice penale.
Le ammissioni di responsabilità sono di certo la prova "principe" dell'infedeltà, ammissioni che possono essere dichiarate a voce, ma registrate all'insaputa dell'ex; difatti le registrazioni di conversazioni tra coniugi, anche avvenute a casa propria, sono legali.
Come difendersi da una accusa di tradimento?
L'unico modo per difendersi da una accusa di tradimento è quello di dimostrare che la coppia era già in precedenza in crisi e che l'infedeltà coniugale non è stata la causa della rottura bensì l'effetto di una situazione già conclamata. Difatti, l'addebito scatta solo per quelle condotte che provocano la separazione e non per tutte le altre. Ad esempio, se Mario e Maria non si parlano già da diversi mesi, litigano in continuazione e non hanno più rapporti sessuali, l'eventuale tradimento di Mario non implicherà l'addebito. Spetta però a Mario dimostrare che il matrimonio era già in frantumi prima del tradimento.